Direzione farmacia: fino a 65 anni per tutti
Posted by fidest press agency su venerdì, 23 marzo 2012
Non si scappa, il titolare che ha superato i 65 anni non può più dirigere la farmacia e deve passare la mano. E se non lo fa, prima scatta la diffida dell’Asl e quindi il provvedimento disciplinare dell’Ordine, più l’eventuale chiusura da parte delle autorità locali. Va giù duro anche sul comma 17 il parere con cui ieri il ministero della Salute ha indicato la lettura da dare ai paragrafi più ostici del decreto liberalizzazioni. Come si ricorderà, a interrogare il dicastero erano state le Regioni, che la settimana scorsa avevano chiesto chiarimenti su pianta organica, farmacie soprannumerarie, prelazione e direzione della farmacia. E proprio su quest’ultimo punto, la replica dell’ufficio legale del Ministero non poteva essere più “raggelante”. Per i titolari, ovviamente.
Innanzitutto il limite d’età: le Regioni chiedevano di sapere quale fosse, dalla Salute si fa sapere che ai sensi del regolamento Enpaf l’età pensionabile corrisponde ai 65 anni. Il titolare che li ha compiuti, quindi, mantiene la proprietà ma deve cedere la direzione. Non sono previste eccezioni, per la farmacia con monotitolarità così come per le rurali sussidiate, e l’obbligo riguarda tutti i presidi: quelli che nasceranno dal nuovo quorum e quelli già autorizzati. Più complessa invece la risposta al quesito posto dalle Regioni sui tempi di applicazione della norma e sulle eventuali ritorsioni a carico di chi si sottrae: il comma non fissa termini per l’ottemperanza né sanzioni, quindi «l’autorità sanitaria competente, tenuto conto del prevalente interesse pubblico a non interrompere il servizio farmaceutico, dovrà diffidare i titolari ad adempiere all’obbligo di legge entro un breve termine». Nel caso il farmacista non rispondesse all’intimazione, continua il Ministero «potrà darsi immediato avvio al procedimento disciplinare da parte dell’ordine professionale, ferma restando la possibilità dell’autorità locale competente di disporre, vigente ai sensi della normativa, provvedimenti che incidono sull’apertura della farmacia, in quanto non più rispondente ai requisiti di legge».(fonte farmacista33)
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