La conversione in legge del decreto crescita ha riaperto per un mese i termini di presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle esattoriali, per la cosiddetta “rottamazione-ter”. Lo stesso decreto ammette alla rottamazione “ter” anche le domande presentate dopo la scadenza del 30/4/2019, che non dovranno essere ripresentate. Si ricorda che la rottamazione riguarda le cartelle del periodo 2000-2017 e consente di pagare le stesse parzialmente, senza sanzioni ed interessi di mora.
Si ricorda anche che a seguito della presentazione della domanda sarà l’Agenzia delle entrate a comunicare al debitore le somme dovute e quando e come pagarle, entro il 31/10/2019. Per le nuove domande il pagamento può avvenire:
– in un’unica soluzione entro il 30/11/2019;
– in diciassette rate consecutive, la prima al 30/11/2019 e le restanti scadenti al 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020. (Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo)
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Rottamazione cartelle esattoriali: nuova finestra fino al 31 Luglio
Posted by fidest press agency su domenica, 7 luglio 2019
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“Rottamazione delle cartelle esattoriali”
Posted by fidest press agency su martedì, 8 agosto 2017
«Al Premier Gentiloni e al Ministro Padoan chiedo di informare con celerità sul reale esito della cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”: sono in ballo la tenuta dei conti pubblici e il futuro di molti cittadini e imprese. Per poterne beneficiare occorreva versare la prima rata entro il 31 luglio. Quindi è ora possibile sapere con certezza quanti soggetti hanno effettivamente fruito dell’agevolazione e quanti invece avevano presentato domanda ma non l’hanno attivata. Non si tratta di una questione di poco conto perché il Governo, sulla base delle istanze presentate, aveva quantificato un gettito per l’erario di circa 7,2 miliardi. La domanda che pongo al Governo è se tale previsione sia stata confermata o meno». Lo scrive in una lettera pubblicata del Sole 24 ore il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «La sensazione è che moltissimi che avevano fatto istanza di rottamazione ci abbiano poi rinunciato visto che il meccanismo ideato dal Governo prevede che il debito debba essere saldato in sole cinque rate, delle quali le prime tre, pari al 70% del debito complessivo, con scadenze molto ravvicinate tra loro ed entro il 2017. Normale che molti non abbiano potuto accedere alla rottamazione perché impossibilitati al saldo in pochi mesi di quasi tre quarti del loro debito – afferma in uno dei suoi passaggi il leader di Fratelli d’Italia -. Al problema di equità sociale di questa misura, utile per i potenti e inutile per il popolo, si aggiunge una possibile voragine nei conti dello Stato nel 2017. Il Governo dica subito pubblicamente quanti dei 7,2 miliardi di gettito previsti entreranno veramente dalla rottamazione delle cartelle e come intende colmare il buco che si è probabilmente creato a causa della sua incompetenza. Visto che vorremmo ritrovarci sul collo un’ulteriore manovra correttiva, suggerisco che venga immediatamente riproposto un nuovo provvedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali con le necessarie modifiche per renderlo vantaggioso anche ai contribuenti che ad oggi non hanno le risorse necessarie per chiudere le loro pendenze. Una rottamazione – bis, alle stesse condizioni ma con un piano di rientro molto più lungo e concepito per le “persone normali”. Così per una volta, costretto dalla tenuta dei conti pubblici, il Governo Renzi-Gentiloni potrà dar vita a una misura utile agli italiani», spiega Meloni.
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Rateizzazione cartelle esattoriali: possibile ottenerne una nuova per i decaduti morosi
Posted by fidest press agency su giovedì, 1 settembre 2016
Da qualche giorno anche per chi è decaduto da una rateizzazione di una cartella esattoriale e non ha pagato -o finito di pagare- le rate scadute, è possibile chiedere un’ulteriore rateizzazione fino a 72 rate.
La novità, introdotta dalla conversione in legge del cosiddetto “decreto enti locali” (1), vale per chi risulta decaduto alla data del 1 Luglio 2016 a condizione che presenti domanda di nuova rateizzazione improrogabilmente entro il 20 Ottobre 2016. Una volta ottenuto il nuovo beneficio l’eventuale ulteriore decadenza scatta non pagando due rate, anche non consecutive.
Lo stesso principio è applicato alle rateizzazioni conseguenti un accertamento fiscale con adesione (ex D.lgs.218/1997), per i decaduti dal 15 Ottobre 2015 al 1 Luglio 2016.
Altra novità riguarda chi invece ha pagato tutte le rate insolute: fino ad ora potevano accedere ad una nuova rateizzazione solo quelli che avevano ottenuto la “vecchia” dopo il 22 Ottobre 2015, ora invece è possibile sempre, anche per le rateizzazioni ottenute precedentemente. Questa possibilità concessa a chi non è “moroso” è definitiva, non legata a condizioni temporali di invio della richiesta.
Si ricorda che l’ottenimento di una rateizzazione di una cartella esattoriale è possibile in qualsiasi momento, pur se fossero già scattate le azioni esecutive successive (anzi il pagamento della prima rata porta ad una loro interruzione), e non necessita di particolari formalità per debiti sotto 60.000 euro. (Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo)
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Le cartelle esattoriali prive di adeguata motivazione sono nulle
Posted by fidest press agency su lunedì, 19 gennaio 2015
La Cassazione rigetta il ricorso di Equitalia e conferma la sentenza della Commissione Regionale Tributaria di Lecce che aveva statuito questo principio. Le cartelle esattoriali prive di adeguata motivazione sono nulle. A ribadirlo l’ordinanza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione n. 374 depositata il 13 gennaio 2015.
Con la decisione in questione, gli ermellini hanno rigettato i motivi esposti dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia ha confermato le precedenti sentenze di primo e secondo grado delle commissioni tribunali provinciali e regionali di Lecce che, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal contribuente rappresentato e difeso in tutti i gradi di giudizio dall’avvocato Maurizio Villani, avevano annullato cartelle esattoriali prive di adeguata motivazione.
Il principio esposto dai giudici tributari e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è importante perché tutti i contribuenti potranno impugnare le cartelle esattoriali prive di motivazione e difficili da interpretare.
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Notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente
Posted by fidest press agency su domenica, 21 luglio 2013
La Corte Costituzionale, con l’importante e condivisibile sentenza n. 258 del 19/11/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR 29 settembre, n. 600”.
Per comprendere l’importanza della suddetta sentenza, è opportuno fare un excursus giuridico delle varie forme di notifica sino ad ora adottate dal concessionario e dagli uffici fiscali sia per quanto riguarda gli avvisi di accertamento che le cartelle esattoriali.
A) NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Per la notifica degli avvisi di accertamento la normativa prevede, ai fini fiscali, una diversa disciplina a secondo che si tratti di irreperibilità relativa del contribuente o irreperibilità assoluta del contribuente.
1. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l’art. 140 c.p.c., che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 14/01/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
L’applicazione del suddetto art. 140 c.p.c. è tassativamente prevista, ai fini fiscali, anche dall’art. 60, comma 1, DPR n. 600/1973.
Le formalità previste per la notifica di cui al succitato art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra di loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, è condizionata al loro integrale adempimento l’efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione, sentenza n. 359 del 14/01/2002).
Infatti, i suddetti adempimenti sono essenziali per la costituzione della fattispecie notificatoria, sicchè la loro mancanza non può considerarsi un semplice vizio ab estrinseco, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e come tale suscettibile di sanatoria, ma si risolve nella mancanza di un elemento essenziale di esso ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita, neppure in forma viziata, giacchè l’ipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fondamentali.
Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto né con l’art. 24, comma 2, della Costituzione, in quanto l’adempimento di tutte queste formalità è necessario per la tutela del destinatario dell’atto e non è gravoso, risolvendosi in formalità di mera esecuzione, né con l’art. 3 della Costituzione, che prevede la sanatoria nelle varie ipotesi di irregolarità delle notificazioni, in quanto il principio della sanatoria previsto da quest’ultima disposizione si riferisce a fattispecie che non riguardano la radicale inesistenza della notificazione, come nella fattispecie di cui al succitato art. 140 (Cassazione, sentenze n. 4840 del 27/07/1981, n. 221 del 14/01/1982).
A norma dell’art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell’atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l’assimilazione, stabilita dall’art. 141, comma 3, c.p.c. tra la consegna a mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorchè il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui all’art. 139, comma 1 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell’atto, sicchè detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. la cui omissione determina l’inesistenza della notificazione stessa (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9325 del 26/06/2002).
Infatti, si ha l’ipotesi dell’inesistenza della notifica quando la stessa si traduce in un atto totalmente difforme dal modello legale (Cassazione, sentenza n. 7219 del 17/05/2002).
Ultimamente, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 11713 del 27/05/2011, ha stabilito che in caso di omissione di uno dei tre adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (nella specie, mancata affissione dell’avviso della porta dell’abitazione), la notificazione è tuttavia nulla, e non inesistente (per tutte , Cassazione n. 16141/2005 e Cassazione n. 4307/1999).
E la nullità resta, in ogni caso, sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l’effetto sanante in tal caso realizzandosi nel momento di tale ricezione (Cassazione n. 5450/2005).
L’art. 140 cod. proc. civ. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita, ma non postula affatto che del compimento di tali formalità l’agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma.
La relata di notificazione va, in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ.) e non certo sulla base di una considerazione “atomistica” delle parti che la compongono. Ne consegue che, ove l’agente notificatore dichiari di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., l’attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi (Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3426 del 12/02/2010).
Nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del succitato art. 140 c.p.c., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore, mentre l’attestazione che il luogo della notificazione fosse l’abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (Cassazione, sentenza n. 4844 del 24/04/1993).
2. Nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente è applicabile, invece, soltanto l’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, che testualmente dispone, nella specifica materia fiscale:
“Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione” (a seguito delle modifiche inserite dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre, deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 cod. proc. civ., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le altre Cass. n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 10799/1999, n. 4587/1997).
Poiché l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 non esclude l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla specifica disciplina dettata dal D.P.R. n. 600/73 citato, art. 60, lett. e) (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenze n. 10177 del 04/05/2009 e n. 28698 del 03/12/2008).
In definitiva, deve rammentarsi un nutrito orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la notificazione ai sensi del succitato art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 22677 del 25/10/2007 e sentenze n. 7120/2003, n. 5100/1997, n. 4654/1997, n. 8363/1993).
In ogni caso, l’interpretazione del documento contenente l’attestazione del messo notificatore spetta soltanto al giudice di merito, al quale compete altresì la valutazione circa la sufficienza o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, valutazione che costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cassazione, sentenza n. 5100 del 1997).
E’ vero che l’attestazione de qua rappresenta il frutto di informazioni assunte dal messo notificatorio presso terzi e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario precedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco, ma fa fede, invece, fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì, per esempio, di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (v., tra numerose altre, Cass. n. 3403 del 1996 e n. 4590 del 2000); tuttavia è, innanzitutto, da evidenziare che l’eventuale prova contraria offerta (nella specie, ovviamente, documentale) deve essere valutata dal giudice di merito e che la relativa valutazione è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione (in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 20425 del 28/09/2007).
3. Tutto quanto sopra esposto è applicabile anche per le notifiche alle persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 c.p.c. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1,2 e 3, della Legge 28/12/2005 n. 263), che al terzo comma testualmente dispone:
“Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – Sezione tributaria -, con la sentenza n. 8637 del 30/05/2012, ha precisato che in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulle previsioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973) soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale (in tal senso, anche Cassazione, sentenze n. 15856/09, n. 5483/08 e n. 3618/06).
In caso contrario, non potrà che farsi ricorso sempre e soltanto al criterio di cui all’art. 60, lett. e), citato più volte (affissione nell’albo del comune del luogo in cui la società contribuente ha il domicilio fiscale) come precisato dalla Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con la sentenza n. 13016 del 24/07/2012.
B) NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Per la notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente, prima dell’intervento della Corte Costituzionale succitato, l’art. 26, comma 4 (prima comma 3), D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, testualmente disponeva:
“Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”.
Come emerge dalla sopra ricordata ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le censurate disposizioni, nelle ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (cioè “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile”, come recita il denunciato terzo comma dell’art. 26 del DPR n. 602 del 1973), la cartella di pagamento andava notificata applicando non l’art. 140 cod. proc. civ. ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “ assolutamente” irreperibili (lettera e, del primo comma dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale fosse noto ed effettivo, non erano necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, in forza dell’ultimo comma (quinto comma, trasfuso nel più ampio attuale sesto comma) dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 secondo cui “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 nel predetto decreto n. 600 del 1973”, le sopra ricordate modalità di notificazioni previste dalla menzionata lett. e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 erano applicabili non solo, come visto, nelle ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento era solo “relativamente” irreperibile (“nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.”) ma anche in quella in cui detto destinatario era “assolutamente” (cioè oggettivamente e permanentemente) irreperibile.
In sostanza, da quanto sopra esposto, risultava che la notificazione, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, si poteva eseguire con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicavano le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.; nel secondo caso, quelle previste dalla lett. e) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, creando un’assurda disparità di trattamento.
Infatti, prima dell’intervento della Corte Costituzionale per la notifica delle cartelle esattoriali il concessionario non doveva fare differenza tra l’irreperibilità “relativa” e quella “assoluta”, dovendo rispettare soltanto la specifica procedura dell’art. 26 citato, estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell’atto.
La suddetta diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente irreperibile”) non è apparsa alla Corte Costituzionale riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è stato necessario, pertanto, nel caso di irreperibilità “relativa del destinatario”, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Appunto per questo la Corte Costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario….si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre, n. 600”.
Tutto quanto sopra esposto è applicabile anche per le notifiche alle persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 c.p.c. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1,2 e 3, della Legge 28/12/2005 n. 263), che al terzo comma testualmente dispone:
“Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’Ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione – Sezione tributaria -, con la sentenza n. 8637 del 30/05/2012, ha precisato che in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulle previsioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973) soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale (in tal senso, anche Cassazione, sentenze n. 15856/09, n. 5483/08 e n. 3618/06).
In caso contrario, non potrà che farsi ricorso sempre e soltanto al criterio di cui all’art. 60, lett. e), citato più volte (affissione nell’albo del comune del luogo in cui la società contribuente ha il domicilio fiscale) come precisato dalla Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con la sentenza n. 13016 del 24/07/2012.
L’intervento della Corte Costituzionale è da apprezzare non solo perché parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali ma, soprattutto, perché non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212).(Avv. Maurizio Villani)
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Stop alle cartelle esattoriali di Equitalia
Posted by fidest press agency su martedì, 5 luglio 2011
La trasparenza non è sempre di casa nei rapporti tra Equitalia ed i cittadini, tant’è che la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza pubblicata oggi 4 luglio 2011 dalla terza sezione civile precisando i comportamenti che devono tenere le società di riscossione. Per quanto riguarda la necessità di chiarezza, secondo i giudici di piazza Cavour, il rapporto fornitore-utente è di tipo privatistico e le tariffe che il gestore del servizio idrico incassa dal consumatore costituiscono corrispettivi di diritto privato. La Corte, infatti, esclude sul punto che si possa configurare la possibilità di un uso da parte della società che riempie i rubinetti nelle case del Basso Lazio, società per azioni a partecipazione pubblica, a sostenere di avere facoltà di riscossione coattiva del credito da tariffa mediante il ruolo affidato al concessionario Equitalia Gerit. La fattura della bolletta dell’acqua di chi gestisce il servizio non è titolo esecutivo. La controversia risiede nelle modifiche introdotte dalla legge 286/06 che ha convertito il dl 262/06 (la norma ritoccata è quella di cui al D.lgs 03.04.2006, n. 152, art. 156 che riportiamo :“1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate ). Con quell’intervento il legislatore ha voluto soltanto precisare chi sono i soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha affatto dato il via libera alla possibilità di riscossione mediante ruolo con un sistema del tutto autonomo rispetto a quello normale, adottato per entrate di diritto privato degli enti pubblici. L’interpretazione opposta porterebbe a conseguenze paradossali nei rapporti di diritto privato: mentre gli enti pubblici dovrebbero munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l’entrata a ruolo e riscuoterla, il gestore di servizio idrico integrato potrebbe procedere facendone tranquillamente a meno. Con l’importante decisione che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riporta la Cassazione ha diffidato la società laziale ad emettere cartelle esattoriali senza titolo pedissequamente condannandola alle spese di giudizio.
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Fisco: nuova ondata di ganasce fiscali
Posted by fidest press agency su sabato, 20 giugno 2009
Sono 400 mila le raccomandate che in questi giorni raggiungeranno i contribuenti italiani e contengono un preavviso di fermo amministrativo per 950mila autovetture. Lo comunica Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani che con Lo Sportello del Contribuente monitora costantemente Equitalia, la società per azioni a totale capitale pubblico che si occupa della riscossione del credito su tutto il territorio nazionale. Le prime duecentomila sono già partite la settimana scorsa e sono arrivate a destinazione, le prossime duecentomila sono in partenza in questi giorni. E per tutti quelli che hanno già un piede in vacanza sarà un inizio d’estate all’insegna dell’avventura. «Il preavviso di fermo amministrativo dell’auto – afferma Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani – di norma è la conseguenza di cartelle esattoriali non pagate. In sostanza se un cittadino non paga una multa o una tassa riceve una cartella esattoriale ed ha 60 giorni di tempo per pagare. Scaduto questo termine, Equitalia può mandare il preavviso di fermo amministrativo. In genere, lo invia a ridosso delle vacanze per invogliare gli evasori a pagare. Ma il più delle volte le cartelle sono pazze». Secondo le stime dello Sportello del Contribuente, la maggior parte dei fermi amministrativi dei concessionari è scattata per multe automobilistiche o debiti tributari ultradecennali, quindi prescritti, mentre il 33,8% dei casi analizzati sono errati in quanto il contribuente è risultato in regola con i pagamenti. Il preavviso di fermo viene inviato anche per valori minimi, 50 – 100 euro, fino ad un massimo di 10mila euro di debito. «Le fasce sono tre – affermano i funzionari dello Sportello del Contribuente – La prima va dai 50 ai 2mila euro. In questo caso scatta il fermo su un solo veicolo. Dai 2mila ai 10mila euro di debito se si tratta di una ditta scatta il fermo fino a 10 veicoli, oltre i 10mila euro scatta il fermo per tutto il parco macchine. Se invece si tratta di un privato, oltre gli 8mila euro di debiti scatta l’ipoteca sulla casa». Contribuenti.it e Lo Sportello del Contribuente invitano tutti i cittadini a verificare la propria situazione tributaria ed a richiedere l’intervento del difensore del contribuente attraverso il portale http://www.contribuenti.it per regolarizzare la propria posizione fiscale. (Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani)
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Proposta per annullamento tributi prescritti
Posted by fidest press agency su sabato, 16 Maggio 2009
Presentata dal gruppo parlamentare di Italia dei Valori primo firmatario il senatore Pino Caforio la proposta di legge per la cancellazione d’ufficio ed in autotutela di tributi e sanzioni amministrative prescritte. Un grande passo secondo il componente del dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’Agata per l’annullamento di 3.000.000 cartelle esattoriali. Il 28 aprile scorso segnalammo l’opportunità di una proposta di legge in materia di cartelle di pagamento notificate da parte degli agenti per la riscossione per tributi o sanzioni amministrative prescritti chiedendo la creazione di una normativa per l’annullamento d’ufficio. Come avevamo comunicato, il fenomeno riguardante un numero esorbitante di cartelle esattoriali che secondo statistiche si aggirerebbe intorno ai 3 milioni, si riferiva alla circostanza che le società incaricate in ottemperanza ai loro uffici, provvedono comunque a procedere con la notifica degli atti di riscossione per tributi o sanzioni amministrative prescritti, comportando aggravi di spese per i cittadini costretti a ricorsi giurisdizionali e sovraccaricando gli stessi uffici giudiziari quando potrebbero evitarlo attraverso l’annullamento d’ufficio,.Nella nostra proposta avevamo considerato la possibilità di dotare la P.A. di software avanzati che garantirebbero la notifica dei soli atti non scaduti. Ebbene, dopo pochi giorni il gruppo in Senato di Italia dei Valori primo firmatario il senatore Pino Caforio, ha immediatamente raccolto la proposta e ha presentato il disegno di legge n. 1551 intitolato “Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte”. Per queste ragioni, il componente del dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, esprime soddisfazione e apprezzamento per il risultato ottenuto dall’Italia dei Valori, confidando nel raggiungimento di un’ampia maggioranza parlamentare affinché la proposta diventi legge data la bontà dell’iniziativa in favore dei cittadini per una riduzione dei costi e del carico di lavoro delle società incaricate per la riscossione attraverso la cancellazione di un numero esorbitante di carte esattoriali che secondo i ben informati si aggirerebbe intorno ai 3 milioni.
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Cartelle esattoriali sbagliate
Posted by fidest press agency su lunedì, 23 marzo 2009
Più di un milione e mezzo di cartelle esattoriali sbagliate. Sono state notificate in giro per l’Italia facendo impazzire i destinatari che si ritrovano all’improvviso con ipoteche sugli immobili, ganasce fiscali su auto e moto, pignoramenti di stipendi o conti correnti bancari. Il tutto per rifarsi di sanzioni amministrative del Codice della Strada già prescritte o annullate con sentenza dai Giudici di pace, o tasse di smaltimento rifiuti richieste erroneamente ai proprietari piuttosto che agli affittuari.Le cartelle pazze – secondo Contribuenti.it – sono il geniale prodotto dell’Amministrazione Finanziaria e degli Agenti della Riscossione che non sanno liquidare correttamente le imposte. Purtroppo solo il 2% (32mila su 1,6 milioni) delle cartelle pazze è stato individuato dal servizio di audit interno dell’amministrazione finanziaria, prima della spedizione. Secondo le stime di Contribuenti.it, l’Amministrazione finanziaria con le cartelle pazze, ha riscosso illegittimamente in 10 anni circa 11,3 miliardi di euro, di cui oltre 1,8 miliardi per la sola imposta di bollo dovuta sui ricorsi.
Contribuenti.it chiede al ministro dell’Economia l’avvio di un’urgente inchiesta per acclarare eventuali responsabilità nei confronti dei dirigenti di Equitalia e dell’Amministrazione Finanziaria, in attesa dell’approvazione del testo unico dedicato ai doveri della Pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, meglio noto come “Codice Brunetta”, che prevederà sanzioni pesanti e subito esigibili nei confronti dei responsabili delle cartelle pazze. Contribuenti.it ricorda a Tremonti che Equitalia Spa è una società per azioni istituita con la finalità di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale e l’ottimizzazione del rapporto con il contribuente, le difficoltà dei contribuenti a a ricevere gli opportuni chiarimenti e la necessaria documentazione comprovante l’errore nell’emissione della cartella esattoriale e chiede se non sia giunto il momento di intervenire sospendendo immediatamente i pignoramenti e le ipoteche. (fonte Contribuenti.it)
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