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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 107

Posts Tagged ‘datore lavoro’

Cassa integrazione anche senza accordo perché non è obbligatorio

Posted by fidest press agency su sabato, 11 aprile 2020

Il datore di lavoro che richiede l’accesso alla Cassa integrazione ha l’obbligo, quando previsto dalla legge, di informare i sindacati e di partecipare all’esame congiunto, se richiesto nei termini. Null’altro. In particolare, non è obbligato a raggiungere a tutti i costi un accordo e ha diritto alla concessione della misura anche con il verbale di mancato accordo. Sono queste le conclusioni a cui perviene la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 6 aprile 2020 “Cassa integrazione, perché l’accordo non è obbligatorio”, confutando la scorretta interpretazione che taluni hanno voluto dare, prima ancora della circolare chiarificatrice dell’Inps n. 47/2020, degli articoli del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, in materia.

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L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) vince la classifica di Migliore datore di lavoro

Posted by fidest press agency su lunedì, 30 aprile 2018

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) si aggiudica il titolo di Migliore datore di lavoro nella Svizzera francese nella categoria di aziende di dimensioni medie nella classifica annuale stilata dalla rivista Bilan e pubblicata questa settimana.
“È una grande gioia per noi ricevere questo riconoscimento in occasione del nostro 125° anniversario, ci dimostra che siamo sulla strada giusta”La struttura offre un ambiente di lavoro dinamico e piacevole sul campus a nord di Losanna, dove i 464 dipendenti di 33 nazionalità diverse godono di, fra le altre cose, opportunità di lavorare da casa, sette settimane di ferie, accesso ad attrezzature sportive e fino a tre pasti gratuiti al giorno.Michel Rochat, Amministratore delegato del gruppo EHL, ha così commentato all’annuncio: “la qualità dell’ambiente di lavoro è una delle priorità della gestione EHL. Per noi è importante essere in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti per continuare a offrire la formazione migliore ai nostri allievi, e mantenere la nostra posizione di leadership nell’insegnamento della Gestione dell’ospitalità. Lavoriamo su diversi fronti, quali la trasparenza dei procedimenti, la parità di genere, e il riconoscimento dei successi ottenuti all’interno dell’istituzione, ad esempio, il ritiro sabbatico o il premio alla ricerca che assegnamo ogni anno in facoltà”.Pascal Gauthier, Responsabile delle Risorse Umane, aggiunge: “In quanto università di scienze applicate, la formazione e lo sviluppo individuale dei nostri dipendenti è ovviamente importante per noi. Investiamo nella formazione continua a tutti i livelli dell’istituzione. Si tratta di un vantaggio molto attraente per i nostri dipendenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo”.”Inoltre, cerchiamo di aumentare le opportunità di comunicazione con l’amministrazione per il nostro personale attraverso comitati di dipendenti, canali di comunicazione ampliati, sondaggi sulla soddisfazione, e gruppi di progetto dedicati. Questo principio di apertura consente la comunicazione di nuovi messaggi e di nuove proposte per continuare a migliorare dall’interno”. “È una grande gioia per noi ricevere questo riconoscimento in occasione del nostro 125° anniversario, ci dimostra che siamo sulla strada giusta”, continua Michel Rochat.Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) è un ambasciatore della tradizionale ospitalità alberghiera svizzera ed è all’avanguardia nella formazione in questo settore sin dal 1893. Ha creato e ispirato una comunità professionale unica di oltre 25.000 manager per i servizi alberghieri, uniti dai valori e dalla tradizione di EHL.EHL è un istituto di livello universitario leader che offre soluzioni per la formazione a studenti entusiasti, di talento e ambiziosi provenienti da 119 Paesi. Grazie a programmi di laurea e di certificazione, EHL propone ai propri studenti una gamma di opportunità di formazione sia nel campus che online a diversi stadi del loro percorso professionale.
EHL viene regolarmente riconosciuto come il miglior istituto di management nel settore dell’ospitalità alberghiera al mondo, con i più alti tassi di assunzione dei suoi laureati nel settore. È uno dei membri di EHL Holding SA, un Gruppo dedicato alla formazione per il management nel settore dell’ospitalità alberghiera.Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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Mobbing e risarcimento

Posted by fidest press agency su martedì, 13 dicembre 2011

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con una sentenza del 24 ottobre 2011, ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale a un lavoratore che era stato mobbizzato. Il Giudice respingendo le doglianze datoriali ha sentenziato che “ Il lavoratore mobbizzato ha diritto al risarcimento del danno anche per i lievi disturbi provocati dall’ansia e dalla depressione. Non è necessario ai fini del ristoro il fatto che il dipendente non abbia avuto bisogno di una cura farmacologica “. In seguito allo stress subito sul luogo di lavoro l’uomo aveva sofferto per più di un anno di ansia e depressione. A favore di tale impostazione aveva quindi chiesto che gli venisse liquidata anche questa voce di danno al di là del fatto che il problema era stato transitorio e che aveva richiesto solo una brevissima psicoterapia senza l’assunzione di psicofarmaci. In ogni caso, il Tribunale, rilevando la gravità da parte del datore di lavoro di tal tipo di comportamenti certamente lesivi di beni costituzionalmente protetti, ha ritenuto che il disturbo dell’adattamento provocato dal demansionamento e dal licenziamento illegittimo andava risarcito. Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, tale sentenza certamente una decisione esemplare che potrà invogliare i lavoratori vittime di abusi sul posto di lavoro e costituisce precedente persuasivo e da monito per tutti i datori di lavoro perché possano pensarci non una, ma cento volte prima di umiliare e vessare il proprio dipendente.

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Rapporti datore lavoro-dipendente

Posted by fidest press agency su domenica, 26 settembre 2010

Interessante decisione della VI Sezione penale della Cassazione che dovrebbe far iniziare a tremare quei datori di lavoro soliti alla vessazione sino a minacciare il licenziamento nel caso il lavoratore non accetti uno stipendio inferiore a quello indicato in busta paga. I giudici di piazza Cavour con la sentenza del 31/08/2010 n. 32525 hanno infatti ritenuto punibile per il reato di estorsione il datore di lavoro che abbia prospettato il licenziamento nel caso in cui i lavoratori non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga ed analogamente per l’imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento.  Gli ermellini ribadendo un orientamento consolidato della stessa corte hanno precisato che in nessun caso può essere legittimata e ricondotta “alla normale dinamica di rapporti di lavoro” un’attività minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficoltà economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle previste dall’ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libertà, della dignità e dei diritti di chi lavora. La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che la minaccia, intesa quale elemento costitutivo del reato di estorsione, non deve necessariamente essere ricondotta alla prospettazione, a fini di coartazione, di un male irreparabile alle persone o alle cose tale da impedire alla persona offesa di operare una libera scelta; è invece sufficiente che, in considerazione delle circostanze concrete in cui la condotta viene posta in essere, questa sia comunque idonea a far sorgere il timore di subire un concreto pregiudizio. La sentenza della Cassazione secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” dimostra l’esistenza nell’ordinamento italiano dei rimedi e delle tutele alle vessazioni che molti lavoratori continuano a subire ed invita a non demordere chi si ritiene vittima d’ingiustizie ed illegittimità sul luogo di lavoro

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