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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 134

Scuola: Formazione obbligatoria docenti

Posted by fidest press agency su venerdì, 19 aprile 2024

L’Anief ha avviato le procedure di preadesione al ricorso per ottenere la corretta retribuzione delle ore eccedenti di formazione obbligatoria svolte dal docente oltre il limite delle ore previste per le Attività Funzionali all’insegnamento (le 40+40 ore previste dall’Art.44, comma 3, CCNL 2019/21) laddove la contrattazione integrativa d’istituto, cui il Contratto demanda per la fissazione dei compensi, stabilisca un compenso forfettario inferiore rispetto a quanto previsto a livello nazionale come retribuzione lorda oraria dalla Tabella E1.6 del vigente CCNL.La tabella E1.6 – SCUOLA del CCNL 2019/21 “Misure del compenso orario lordo spettante dal 1° gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, infatti, quantifica il compenso orario per le ore aggiuntive non di insegnamento per un importo pari a 19,25 Euro per ogni ora e l’art. 36 comma 7 del CCNL 2019/21 statuisce che “le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”. Laddove la contrattazione integrativa d’Istituto abbia stabilito un compenso forfettario inferiore rispetto a quanto fissato dal CCNL, dunque, secondo il giovane sindacato è possibile rivendicare il diritto alla medesima retribuzione di queste ore con il compenso previsto proprio dal CCNL vigente. “Le ore di formazione sono ore funzionali all’insegnamento e un contratto integrativo a livello di istituzione scolastica non può remunerare tali ore in misura forfettaria minore (in peius) rispetto a quanto stabilito in un contratto collettivo nazionale (nello specifico nella tabella E1.6 del CCNL 2019/21) – spiega Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief – dunque laddove la contrattazione d’istituto abbia stabilito una quota inferiore, ad avviso del nostro sindacato è possibile contestare tale previsione che contrasta con il CCNL vigente e rivendicare in tribunale una corretta applicazione delle Tabelle nazionali sul compenso orario lordo per le attività funzionali retribuite.

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