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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 145

Posts Tagged ‘infortunio’

Malattia e infortunio, le tutele per il paziente Covid-19

Posted by fidest press agency su lunedì, 25 gennaio 2021

Medico in quarantena perché contatto stretto di paziente positivo al Covid-19? L’Inps verserà metà stipendio. Seguito a casa come asintomatico dopo tampone positivo? Prenderà il 10% in più. Il medico con Covid è anche dipendente? Difficilmente sarà licenziato anche dopo il periodo di comporto di 18 mesi, se l’ospedale lo ha messo in prima linea. Se medico di famiglia la storia cambia. Un tema abbastanza noto, ma oggi sulle tutele in caso di esposizione o contagio si può tracciare un quadro e tratteggiare come, e per chi, agiscono le coperture per infortunio e malattia. Copertura Inail – La circolare Inail 13 del 3 aprile 2020 equipara i contagi di Covid-19 avvenuti sul lavoro a infortuni se di durata superiore a 3 giorni. Ma si rivolge ai dipendenti: medici, infermieri ed altri sanitari, e ancora cassieri, banconisti, personale ospedaliero dei reparti infettivi, tecnici e portantini. Fuori ospedale ci sono altre regole. Al dipendente contagiato, il datore di lavoro deve conservare il posto per il periodo di comporto (18 mesi per il medico ospedaliero); il datore di lavoro copre al 100% il giorno di contagio e al 60% i tre successivi, dopodiché Inail paga il 60% dello stipendio dal 4° fino al 90° giorno e il 75% dal 91° giorno alla fine della malattia. Se ci sono condizioni nocive di lavoro (sentenze di Cassazione 2579/2020 e 26498/18), il datore di lavoro non può licenziare il dipendente anche dopo il periodo di comporto nella misura in cui il disagio che ha creato tali condizioni è da imputare a lui.Copertura Inps – Per gli altri contagiati “fuori” dal contesto lavorativo non vale la copertura Inail ma l’indennità Inps ordinaria; al paziente in quarantena, contatto stretto di un malato, va il certificato di malattia del medico di famiglia; in caso di tampone positivo, in base alla circolare Inps 5445/2020 il medico di famiglia, allertato dal servizio d’Igiene Asl o dall’Unità speciale di continuità assistenziale che gestisce il paziente a casa, certifica la malattia. Diversi i codici: V07 per i positivi asintomatici, V29 per altri soggetti in quarantena e V15 per i lavoratori in condizioni di rischio. Invece il codice del paziente sintomatico è 480.3 e il codice del coronavirus se conclamato è 079.82. Con l’indennità i primi 3 giorni sono in franchigia (“carenza”), poi Inps versa il 50% dello stipendio dal 4° al 20° giorno, e i due terzi dal 21° al 180° giorno. By Mauro Miserendino fonte: Doctornews33 abstract)

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Covid-19: contagio è infortunio sul lavoro

Posted by fidest press agency su venerdì, 29 Maggio 2020

Il riconoscimento del contagio Covid-19 in ambiente di lavoro come infortunio apre la discussione sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro. I chiarimenti dell’Inail, i timori dei datori di lavoro. All’indomani del riconoscimento del contagio da Covid-19 in ambiente di lavoro come infortunio si è aperta la discussione sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Sul tema c’è stato di recente un intervento dell’Inail che ha cercato di mettere chiarezza, indicando nei protocolli e nelle misure sulla sicurezza il requisito fondamentale, ma il timore espresso dai datori di lavoro è che, con queste premesse, ci sia il rischio di procedimenti per accertare l’eventuale dolo in caso di contagio e conseguenti sequestri. Ma quale è la situazione di tutela dei dipendenti? Quali i rischi per datori di lavoro, farmacie incluse?Il nodo della responsabilità del datore di lavoro è emerso, in modo particolare, a seguito del cosiddetto Decreto Cura Italia – e della relativa circolare Inail di aprile -, che stabilisce come «nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro» viene assicurata da Inail «la tutela di infortunio», con «prestazioni che sono erogate anche in caso quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria». Un punto che ha destato preoccupazioni e su cui l’Inail, in più occasioni, è intervenuta per fare chiarezza.
Con una prima circolare del 15 maggio, in particolare, l’Istituto ha voluto sottolineare il principio che «dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. Pertanto, l’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza. Per altro, molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle Autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».
Una rassicurazione, questa, che però non è bastata alle imprese, che hanno continuato a esprimere preoccupazioni, tanto che dall’Inail è stata emessa una seconda circolare, il 20 maggio, per cercare di definire la questione con più precisione. «La tutela Inail» vi si legge «ha anzitutto chiarito che l’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, eÌ tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione». Nel «caso delle malattie infettive e parassitarie» eÌ certamente «difficile o impossibile stabilire il momento contagiante». Ma «il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda, su un giudizio di ragionevole probabilità ed eÌ totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che eÌ indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità, quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro». Quindi «eÌ sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento» «intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore».
Va detto poi, continua la circolare, che non «può desumersi dalla disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta a evitare qualsiasi danno al fine di garantire cosiÌ un ambiente di lavoro a “rischio zero”». La «responsabilità del datore di lavoro eÌ ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33». In «assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro».
Da parte delle imprese, tuttavia, nonostante le circolari, resta il timore che, pur avendo messo in campo le misure di sicurezza previste dalla normativa e dai protocolli, per accertare l’eventuale dolo si rischi un procedimento penale, lungo e con rischi di sequestri. A livello della politica, su sollecitazione di diversi parlamentari, è in corso il dibattito per valutare un intervento normativo che espliciti meglio l’indicazione contenuta nel Cura Italia. (by Francesca Giani – fonte: Farmacista33)

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Le assicurazioni complementari nei mutui

Posted by fidest press agency su venerdì, 8 ottobre 2010

Spesso le banche offrono ai clienti che stipulano contratti di mutuo anche una polizza assicurativa. Non la tradizionale scoppio e incendio degli immobili, ma sulla vita e altri rischi della persona. Quindi, in caso di morte o invalidità totale e permanente da infortunio o (in certe ipotesi) malattia grave dell’assicurato, l’assicurazione versa alla banca, quale beneficiaria, il residuo per capitale ed interessi provvedendo all’estinzione del mutuo. Al verificarsi di determinati altri eventi (inabilità temporanea totale derivante da infortunio, disoccupazione), la Compagnia assicuratrice paga alla banca le rate che scadono nel periodo in cui il mutuatario ha diminuzione della capacità di reddito dovuta all’evento dannoso. Questi contratti di assicurazione prevedono un premio unico iniziale piuttosto oneroso.  Il motivo e’ nel forte interesse economico della banca che ne guadagna cospicuamente dalla vendita, caricando i premi dovuti all’assicurazione di costi rilevantissimi (tra 50 e 80%). Se dal punto di vista della ricerca di garanzie l’assicurazione è  indubbiamente un plus, avendo la banca già le garanzie proprie (ipoteca e, in certi casi, fideiussione da parte di terzi) diventa invece un surplus.
La novità che ha sollevato il problema è stata, principalmente, l’introduzione per legge della possibilità di surrogare i mutui: il mutuatario, nel trasferimento da una banca all’altra, incontrava problemi insormontabili ad indicare come beneficiaria della copertura la nuova banca o, ancora di più, a estinguere la vecchia assicurazione quando la nuova banca ne avesse una propria.
Un accordo dell’ottobre 2008 fra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per disciplinare il rimborso al cliente dei premi non goduti o l’indicazione come  beneficiaria della nuova banca in caso di surroga del mutuo, non aveva avuto vantaggi sulla clientela. Ciò ha indotto l’Authority di settore (ISVAP) a emanare un apposito Regolamento che, ragionevolmente, dovrebbe arginare questi comportamenti. In pratica ciò non accade Il ricorso di parte non è facile per l’enormità degli interessi economici in gioco, per l’importanza di questa banca e per la commistione tra banca e assicurazione. Ma fidiamo che la libera portabilità dei mutui e il conflitto di interessi esistente, aiutino l’Abf a darci ragione. Staremo a vedere. (fonte aduc)

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Infortunio conducente

Posted by fidest press agency su lunedì, 26 aprile 2010

Quanti sanno che l’unico occupante della macchina a non essere coperto dalla polizza RC Auto è proprio il conducente? A giudicare dai dati resi noti da Assicurazione.it, comparatore leader del mercato RC Auto, decisamente pochi.  A sottoscrivere la garanzia aggiuntiva che tutela il conducente è  appena il 5.8% degli automobilisti italiani. Il dato è ancora più sorprendente se si considera che, secondo rilevazioni ufficiali, il 69.2% dei feriti negli incidenti stradali sono proprio i conducenti dei veicoli.Il comparatore online, grazie agli oltre 140.000 preventivi che vengono fatti ogni  mese sul sito, è riuscito a mappare con precisione anche dove e su quali tipi di conducente questa garanzia ha più o meno presa. A sottoscrivere il maggior numero di polizze per l’infortunio conducenti sono state le donne (quasi 7%) e, con una percentuale quasi doppia rispetto alla media nazionale, i lombardi (10.60%), seguiti dagli automobilisti dell’ Emilia Romagna (7.49%) e da quelli piemontesi (7.01%). I meno attenti a tutelarsi in questo senso sono risultati, e di gran lunga, i campani; secondo i dati di Assicurazione.it appena l’1.44% degli automobilisti di quella regione acquista la copertura dell’Infortunio Conducente. Appena meglio va in Puglia (1.87%) e in Sicilia (2.61%). Ma quali sono le categorie professionali che tengono maggiormente a tutelarsi in caso di incidente con colpa? Al primo posto si trovano i dirigenti (7.63%), seguiti dagli insegnanti (6.99%) e dagli impiegati (6.94%).  Dovrebbero essere i più attenti alla salute, ma i medici si trovano solo al quarto posto. Ultimi gli studenti (2.85%), ma l’incoscienza fa spesso rima con gioventù.

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